Cosa sono le Discipline Bio Naturali ?
(di Douglas Gattini e Mario Luvié per CTS-DBN Regione Lombardia)
Le Discipline Bio Naturali (D.B.N) sono arti specifiche e autonome per il benessere della persona, apprezzate in tutti i Paesi del mondo, molte con origini antichissime. Sono milioni gli italiani che si rivolgono a queste discipline. Lo stesso CENSIS pone le attività relative alle Discipline Olistiche (come una volta le D.B.N. venivano definite) tra le più significative professioni emergenti in Italia.
Praticare le professioni delle Discipline Bio Naturali in Italia è legale. Ciò viene garantito da legislazioni sia regionali (vedi per es. la Legge 2/2005 della Regione Lombardia, di riconoscimento delle Discipline Bionaturali), sia da quella nazionale. Per avere informazioni sulle nuove professioni legalmente esercitate nel nostro paese, la cui pratica è garantita dalla legge 4/2013, consultate il sito del CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali) www.colap.it.
L’attuazione e la sorveglianza in merito alla legge 4/2013 è di competenza del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), che pubblica sul proprio sito un elenco delle Associazioni Professionali che possono rilasciare l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi.
Tutti i professionisti delle Discipline Bio Naturali, nel rispetto della legge, non esercitano interventi di tipo medico, fisioterapico o estetico, sia perché le nostre arti non hanno niente a che vedere con le professioni praticate in ambito sanitario o dell’estetica, sia perché queste professioni sono regolamentate da relative leggi nazionali.
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) delle DBN è istituito dalla Legge regionale n. 2/2005 e ha le seguenti funzioni:
“Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni di supporto tecnico, e in particolare: a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline; b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
- c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
- d) valuta le domande di iscrizione.”
Il CTS non si occupa di formazione la quale è la quale è sempre stata compito degli Enti di Formazione e ogni Ente ha costi e modalità proprie e, sotto questo aspetto, il CTS non ha titolo di intervento.
Il CTS esercita dei controlli a campione sugli Enti Iscritti nel Registro degli Enti di Formazione, come anche su quelli iscritti al CTS e interviene laddove si riscontrino delle scorrettezze nel piano formativo, pubblicità false o ingannevoli o il mancato rispetto della Carta Etica degli Enti di Formazione.
Per tutti gli altri Enti di formazione, Scuole o Istituti che non sono iscritti/e al Registro o al CTS, l’unica nostra possibilità, che abbiamo deliberato, è quella di segnalare al garante della pubblicità le scorrettezze che ci vengono segnalate.
Gli Enti accreditati nell’ambito della Regione sono quelli che hanno fatto tutto un percorso previsto dalla Regione per essere autorizzati a fare formazione formale valida a rilasciare attestati di certificazione delle competenze con il bollino (logo) della Regione. Gli Enti non accreditati sono quegli Enti di formazione che per primi hanno incominciato a fare formazione nelle varie Discipline Bio Naturali e hanno fatto la Storia delle nostre Discipline costituendo una rete di Operatori Professionisti nelle varie Discipline. Gli Enti iscritti possono essere sia i primi, Accreditati che i secondi, NON Accreditati. Sia gli Operatori che si sono formati presso Enti Accreditati, sia gli Operatori che si sono formati presso Enti NON Accreditati, possono alla fine del percorso formativo partecipare a un corso specifico di 48 ore più esame per ottenere l’Attestato di certificazione delle competenze con il bollino della Regione.
All’interno del “Catalogo dell’Offerta Formativa” pubblicato dalla Regione Lombardia, qui di seguito:
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e19a178-0ce2-4a49-95b3- 62aa1eee0240/Catalogo+06+02+2018+DBN.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8e19a178- 0ce2-4a49-95b3-62aa1eee0240
trova i requisiti minimi di ore di formazione del profilo, che vuole frequentare, da soddisfare. Se il suo ente di formazione (iscritto o no alle relative sezioni A e B) soddisfa la formazione richiesta, sarà poi sua premura, dato che non è un ente accreditato presso la Regione Lombardia, fornirci tutti i dati della sua formazione come da domanda
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ef439b6e-43ba-4c59-b146- 19b5f54c621a/Domanda+di+Iscrizione+al+Registro+Operatori+DBN+Pdf.pdf?MOD=AJPE RES&CACHEID=ef439b6e-43ba-4c59-b146-19b5f54c621a
Se l’Associazione o Ente di Formazione non risulta iscritta ai Registri Regionali né nella sez. A, né nella sez. B, neanche tra gli Enti del C.T.S. delle D.B.N., non preclude che possa frequentare e rispettare la formazione come da “Catalogo dell’Offerta Formativa”. Se la materia che vuole frequentare non è inserita o fa riferimento al “Catalogo dell’Offerta Formativa”, ovvero è una disciplina non ancora inserita nel catalogo dell’offerta formativa, ricordiamo che esiste una procedura per la quale devono adempiere almeno due associazioni di riferimento. Inoltre, devono inoltrare richiesta di accettazione della disciplina, al CTS delle DBN, al quale segue una analisi ed una verifica dei requisiti e, nel caso la disciplina possa essere accettata, i professionisti della materia, possono presentare domanda di iscrizione ai registri.
Se la formazione prevede l’apprendimento dell’Agopuntura, Tecniche di pertinenza sanitaria, contatto e manipolazione di fluidi interni del corpo (ese. Sangue) o per tutte quelle che risultano di pertinenza medica secondo la normativa italiana, non può essere considerata una Disciplina Bio Naturale. Tra l’altro rende impossibile la sottoscrizione del Manifesto delle D.B.N.
A cura di Maurizio Ugo Rodriguez – info@drrodriguez.it